Descrizione
Il Collegio Docenti dell’IIS di Ceccano ha deliberato per l’ammissione alla classe successiva saranno rispettati i seguenti criteri:
- VALUTAZIONE ALUNNI:
- il Consiglio di Classe procederà alla valutazione dell’alunno solo se la sua frequenza alle lezioni ha coperto almeno i ¾ dell’orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.
Il Collegio dei docenti ha stabilito deroghe (già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009) per casi eccezionali, motivati e straordinari nel caso di assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
- La valutazione nelle singole discipline e nel comportamento è espressa mediante l’attribuzione di voti numerici in decimi
- La valutazione della religione è espressa attraverso un giudizio sintetico formulato dal docente
- Il non classificato nelle discipline di studio ha valore di votazione insufficiente
- Il n.c. viene utilizzato in tutti quei casi estremi, in cui il docente non ha la minima possibilità (né dal punto di vista delle prove di verifica, né dal punto di vista del rendimento complessivo dello studente) di esprimere un giudizio. Ovviamente, il docente deve documentare il perché non si dispone di alcun elemento di valutazione. Ad ogni modo il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, dovrà esaminare attentamente le motivazioni poste alla base delle proposte di n.c. in una o più discipline in quanto la proposta di voto del singolo docente è deliberata con responsabilità collegiale dall’intero Consiglio di Classe nello scrutinio finale. Deliberati i voti finali, il Consiglio di Classe, dopo aver considerato tutti gli elementi a disposizione, delibererà la valutazione finale e il giudizio di ammissione, di non ammissione, o la sospensione del giudizio.
Sulla base di un congruo numero di prove, ciascun docente propone al Consiglio di Classe una valutazione disciplinare per il secondo periodo e la propria proposta di voto sarà deliberata con responsabilità collegiale dall’intero Consiglio di Classe nello scrutinio finale.
Il Consiglio di Classe esprime la valutazione finale globale collegialmente in sede di scrutinio, tenendo conto delle proposte di ciascun membro del Consiglio e del contributo alla valutazione fornito dai docenti dell’organico potenziato assegnati alla classe in merito alle specifiche attività svolte, valutando l’apprendimento dello studente sotto l’aspetto sia formativo che educativo.
Deliberati i voti finali, il Consiglio di Classe esaminerà la posizione di ciascun alunno sulla base dei seguenti criteri deliberati dal Collegio Docenti al fine di determinare l’ammissione alla classe successiva, la non ammissione, la sospensione del giudizio.
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:
Ė ammesso alla classe successiva l’alunno che, nello scrutinio finale:
- ha frequentato almeno i ¾ dell’orario annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009
- ha un voto nel comportamento non inferiore a sei decimi, tenuto conto che il voto nel comportamento, definito dal Consiglio di Classe, nel caso sia inferiore a sei decimi determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio
- ha un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
NON è ammesso alla classe successiva l’alunno che, nello scrutinio finale, si trova anche in una sola delle seguenti situazioni:
- ha un voto di comportamento inferiore a sei decimi, pure in presenza di votazioni non inferiori a sei decimi in tutte le discipline di studio
- ha votazioni inferiori a sei decimi fino a 3 materie, di cui 2 materie valutate con quattro o tre
- ha votazioni inferiori a sei decimi in più di 3 materie, qualunque siano le valutazioni
- il non classificato ha valore di votazione insufficiente: pertanto, rientra nei due casi che precedono
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
Nello scrutinio finale il consiglio di classe, a suo insindacabile giudizio, può deliberare la sospensione del giudizio per l’alunno che ha conseguito votazioni inferiori a 6/10 fino a un massimo di 3 materie, ma con insufficienza non gravissima (cinque, cinque, cinque) oppure (cinque, cinque, quattro) qualora il Consiglio di Classe preveda per l’alunno un’effettiva possibilità di recupero delle carenze.
A conclusione dello scrutinio, i voti attribuiti a ciascuna disciplina, comprese quelle con votazione inferiore a sei decimi, è comunicato alle famiglie le quali riceveranno anche le indicazioni per fruire dei corsi di recupero organizzati dalla Scuola.
Integrazione dello scrutinio finale
A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale di ammissione o non ammissione che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico. (comma 6, art. 4 DPR 122/09)
In sede di integrazione dello scrutinio finale, NON E’ CONSENTITO IL VOTO DI CONSIGLIO per l’ammissione alla classe successiva
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER VOTO DI CONSIGLIO
In presenza di votazioni inferiori a sei decimi fino a 3 materie, ma di peso lieve (cinque, cinque, cinque), il Consiglio di Classe, a suo insindacabile giudizio, valutato attentamente il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo, può deliberare l’ammissione alla classe successiva, per voto di Consiglio, anche se a maggioranza.
I Criteri deliberati sono oggetto di revisione qualora dovessero intervenire nuove e diverse indicazioni ministeriali