Documento Didattico

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato

Dettagli del documento

Criteri deliberati dal Collegio dei docenti

Descrizione

Il Collegio Docenti dell’IIS di Ceccano per l’ammissione all’Esame di stato ha deliberato i seguenti criteri:

  1. VALUTAZIONE ALUNNI
    • - il Consiglio di Classe procederà alla valutazione dell’alunno solo se la sua frequenza alle lezioni ha coperto almeno i ¾ dell’orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame finale.
    • Il Collegio dei docenti ha stabilito deroghe (già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009) per casi eccezionali, motivati e straordinari nel caso di assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
    • La valutazione nelle singole discipline e nel comportamento è espressa mediante l’attribuzione di voti numerici in decimi
    • la valutazione della religione è espressa attraverso un giudizio sintetico formulato dal docente
    • il non classificato nelle discipline di studio ha valore di votazione insufficiente
    • il n.c. viene utilizzato in tutti quei casi estremi, in cui il docente non ha la minima possibilità (né dal punto di vista delle prove di verifica, né dal punto di vista del rendimento complessivo dello studente) di esprimere un giudizio. Ovviamente, il docente deve documentare il perché non si dispone di alcun elemento di valutazione. Ad ogni modo il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, dovrà esaminare attentamente le motivazioni poste alla base delle proposte di n.c. in una o più discipline in quanto la proposta di voto del singolo docente è deliberata con responsabilità collegiale dall’intero Consiglio di Classe nello scrutinio finale. Deliberati i voti finali, il Consiglio di Classe, dopo aver considerato tutti gli elementi a disposizione, delibererà la valutazione finale e il giudizio di ammissione o di non ammissione.

Sulla base di un congruo numero di prove, ciascun docente propone al Consiglio di Classe una valutazione disciplinare per il secondo periodo e la propria proposta di voto sarà deliberata con responsabilità collegiale dall’intero Consiglio di Classe nello scrutinio finale.
Il Consiglio di Classe esprime la valutazione finale globale collegialmente in sede di scrutinio, tenendo conto delle proposte di ciascun membro del Consiglio e del contributo alla valutazione fornito dai docenti dell’organico potenziato assegnati alla classe in merito alle specifiche attività svolte, valutando l’apprendimento dello studente sotto l’aspetto sia formativo che educativo.
Deliberati i voti finali, il Consiglio di Classe esaminerà la posizione di ciascun alunno sulla base dei seguenti criteri deliberati dal Collegio Docenti al fine di determinare l’ammissione all’Esame di Stato o la non ammissione.
I CRITERI che seguono sono validi fino ad eventuale nuova normativa in materia di valutazione.

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Visto il D.Lgs. 62/2017 (Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione) è ammesso all’esame di stato l’alunno che, nello scrutinio finale:

  • ha frequentato almeno i ¾ dell’orario annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009
  • ha un voto nel comportamento non inferiore a sei decimi, tenuto conto che il voto nel comportamento, definito dal Consiglio di Classe, nel caso sia inferiore a sei decimi determina, autonomamente, la non ammissione all’esame di stato, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio
  • ha un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto

NOTA BENE: il non classificato ha valore di votazione insufficiente.
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, il Consiglio di classe può deliberare l’ammissione all’Esame di Stato pur se in presenza di una non sufficienza, ma dovrà motivare adeguatamente la propria scelta.
I Criteri deliberati sono oggetto di revisione qualora dovessero intervenire nuove e diverse indicazioni ministeriali

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

Nelle classi 3^, 4^ e 5^, in caso di ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato, il Consiglio di Classe procede all’attribuzione del “credito scolastico”, ossia di un punteggio attribuito per ciascun anno scolastico sulla base della media dei voti finali di tutte le discipline (esclusa Religione) e del comportamento.
Tale media colloca l’alunno all’interno di una banda di oscillazione che permette l’attribuzione di un punteggio minimo o massimo, secondo la seguente tabella (Dlgs. n. 62/2017 come modificato dalla Legge n. 108/2018).
Il “credito scolastico” viene assegnato, anno per anno, dal Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale.
Ai sensi del Dlgs. 62/2017 si riporta la tabella di calcolo del credito scolastico, valida per i Candidati interni ed esterni.

Allegati

Credito scolastico (619.24 KB)

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I collaboratori del Dirigente Scolastico.

Pubblicato: 12/08/2024, 06:32 - Revisione: 12/08/2024, 06:42

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